ZES Unica: agevolazioni dal 2024

10 / 06 / 24 | Notizie

A partire dal 1º gennaio 2024, le aziende che operano o si stabiliscono nelle regioni del Mezzogiorno potranno usufruire di una nuova Zona Economica Speciale (ZES) unificata, che andrà a rimpiazzare le attuali otto ZES presenti nelle aree meridionali. La ZES unica è stata creata dal Decreto Sud, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 19 settembre 2023, con l’intento di promuovere lo sviluppo economico e la coesione sociale nelle zone più svantaggiate del paese.

Nei giorni scorsi è stato firmato il decreto attuativo, il quale prevede l’invio delle domande dal 12 giugno al 12 luglio 2024.

DEFINIZIONE DI ZES (ZONA ECONOMICA SPECIALE)

Per Zona Economica Speciale (ZES) si intende un’area specifica del territorio nazionale dove le aziende, sia quelle già operanti che quelle di nuovo insediamento, possono beneficiare di condizioni particolari per quanto riguarda gli investimenti e lo sviluppo delle attività imprenditoriali.

Dal 1º gennaio 2024, è stata istituita la Zona Economica Speciale per il Mezzogiorno, denominata “ZES unica”, che comprende i territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna.

Il Piano Strategico della ZES unica, con una durata triennale, definisce la politica di sviluppo della ZES unica in linea con il PNRR. Questo piano individua i settori da promuovere e rafforzare, specificando gli investimenti e gli interventi prioritari per lo sviluppo della ZES unica e le modalità di attuazione, anche in modo differenziato per le regioni coinvolte.

BENEFICIARI: TUTTE LE IMPRESE

Sono incluse le aziende attive nei settori della produzione primaria di prodotti agricoli, pesca e acquacoltura, nonché nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, della pesca e dell’acquacoltura.

ESCLUSIONI

Sono esclusi i soggetti operanti nei settori dell’industria siderurgica, carbonifera e della lignite, dei trasporti e delle relative infrastrutture, della produzione, stoccaggio, trasmissione e distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, della banda larga, nonché nei settori creditizio, finanziario e assicurativo.

Le imprese beneficiarie devono mantenere la loro attività nelle aree di insediamento, situate nelle zone assistite dove è stato realizzato l’investimento oggetto di agevolazione, per almeno 5 anni dopo il completamento dell’investimento stesso.

AGEVOLAZIONI

Contributo, sotto forma di credito d’imposta, nella misura massima consentita dalla medesima Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027.

Il credito d’imposta è calcolato sulla base della quota del costo complessivo dei beni acquistati o, nel caso di investimenti immobiliari, realizzati tra il 1º gennaio 2024 e il 15 novembre 2024, con un limite massimo di 100 milioni di euro per ciascun progetto di investimento.

Per gli investimenti effettuati tramite contratti di locazione finanziaria, si considera il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni; tale costo non include le spese di manutenzione.

Non sono ammessi i progetti di investimento con un importo inferiore a 200.000 euro.

Se i beni oggetto dell’agevolazione non entrano in funzione entro il secondo periodo d’imposta successivo a quello della loro acquisizione o completamento, il credito d’imposta è ricalcolato escludendo dai beni agevolati quelli non entrati in funzione.

Se, entro il quinto periodo d’imposta successivo a quello in cui sono entrati in funzione, i beni vengono dismessi, ceduti a terzi, destinati a usi estranei all’attività dell’impresa o trasferiti a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all’agevolazione, il credito d’imposta è ricalcolato escludendo il costo di tali beni dagli investimenti agevolati.

Per i beni acquisiti in locazione finanziaria, queste disposizioni si applicano anche se non viene esercitato il diritto di riscatto.

Per i progetti di investimento con costi ammissibili superiori a 50 milioni di euro, l’importo dell’aiuto deve essere calcolato utilizzando la metodologia dell’«importo di aiuto corretto».

INTERVENTI AMMESSI

Sono agevolabili gli investimenti, parte di un progetto di investimento iniziale, realizzati dal 1º gennaio 2024 al 15 novembre 2024, relativi all’acquisto, anche tramite contratti di locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o nuove nella ZES unica. Sono inclusi anche l’acquisto di terreni e l’acquisizione, la realizzazione o l’ampliamento di immobili strumentali agli investimenti, effettivamente utilizzati per l’attività nella struttura produttiva.

SPESE AMMISSIBILI

Sono ammissibili le spese per l’acquisto, anche tramite contratti di locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o nuove nella ZES unica. Inoltre, sono ammissibili le spese per l’acquisto di terreni e l’acquisizione, la realizzazione o l’ampliamento di immobili strumentali agli investimenti, effettivamente utilizzati per l’attività produttiva.

Gli investimenti in beni immobili strumentali sono agevolabili anche se riguardano beni già utilizzati dal dante causa o da altri soggetti per lo svolgimento di un’attività economica, rispettando quanto previsto dagli articoli 2, punti 49, 50 e 51, e 14 del regolamento (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014.

Per determinare il momento in cui gli investimenti si considerano effettuati e il valore dei beni agevolabili, si applicano le disposizioni degli articoli 109, commi 1 e 2, e 110 del Testo unico delle imposte sui redditi.

Il valore dei terreni e dei fabbricati ammessi all’agevolazione non può superare il 50% del valore complessivo dell’investimento agevolato.

Sono agevolabili esclusivamente le acquisizioni tra soggetti che non abbiano rapporti di controllo o collegamento, come definiti dall’articolo 2359 del Codice civile, e che siano realizzate a condizioni di mercato.

Nel rispetto del limite complessivo di spesa di cui all’articolo 1, comma 2, il credito d’imposta è calcolato sulla quota del costo complessivo dei beni indicati nel comma 1, con un limite massimo di 100 milioni di euro per ciascun progetto di investimento. Per gli investimenti effettuati tramite contratti di locazione finanziaria, si considera il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni, al netto delle spese di manutenzione.

Non sono agevolabili i progetti di investimento con un costo complessivo inferiore a 200.000 euro.

CUMULABILITA’

Il credito d’imposta può essere cumulato con aiuti de minimis e altri aiuti di Stato che coprano gli stessi costi ammessi al beneficio, a condizione che tale cumulo non superi l’intensità o l’importo massimo di aiuto consentito dalle normative europee pertinenti.

PROCEDURA DI ACCESSO

Per accedere al contributo sotto forma di credito d’imposta, i soggetti interessati devono comunicare all’Agenzia delle Entrate, dal 12 giugno al 12 luglio 2024, l’ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1º gennaio 2024 e quelle che prevedono di sostenere fino al 15 novembre 2024.

Per garantire il rispetto della dotazione massima disponibile, una volta chiuso lo sportello, entro dieci giorni sarà comunicato l’eventuale riparto.

I soggetti che hanno presentato validamente la comunicazione e hanno realizzato investimenti per un ammontare inferiore a quello indicato devono comunicare all’Agenzia delle Entrate, dal 3 febbraio 2025 al 14 marzo 2025, l’ammontare effettivo degli investimenti realizzati e il relativo credito d’imposta maturato.

Per il riconoscimento del credito d’imposta, l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse con la documentazione contabile dell’impresa devono essere certificati dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti.